[1]L'anticipazione di lire 6 miliardi di cui all'articolo 1 della legge 22 novembre 1954, n. 1114, s'intende effettuata come definitiva liquidazione degli indennizzi e dei contributi comunque spettanti alla Societa' Manifatture Cotoniere Meridionali a norma dell'articolo 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 968 e della legge 9 gennaio 1951, n.10, per danni e requisizioni derivanti da eventi bellici subiti in territorio nazionale o di oltremare. Conseguentemente non ha piu' effetto la cessione prevista dall'articolo 1 della legge 22 novembre 1954, numero 1114, ed e' abrogato l'articolo 2 della legge moderna.

[2]La presente legge, munita del sigillo dello stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 14 febbraio 1963

[4]SEGNI

[5]FANFANI - BO TREMELLONI - LA MALFA

[6]Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Testo vigente dal 16 marzo 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-02-14;207~art4 · fonte del testo