Al fine di concorrere alla realizzazione del piano di risanamento economico finanziario della Societa' mineraria carbonifera sarda, lo Stato e' autorizzato a:

  • a)corrispondere nell'esercizio 1957-58 a titolo di sovvenzione la somma di lire 1000 milioni;
  • b)assumere un'ulteriore partecipazione mediante sottoscrizione di un corrispondente numero di azioni della Societa' mineraria carbonifera sarda per l'importo di lire 4000 milioni da versarsi entro l'esercizio 1958-59;
  • c)effettuare nell'esercizio finanziario 1959-1960 anticipazioni senza interessi entro il limite massimo di lire 5000 milioni.

Testo vigente dal 22 marzo 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-03-07;178~art1 · fonte del testo