Il Ministro per il tesoro, in dipendenza del trasferimento a capitale dei crediti indicati nel precedente articolo 2, e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al momento in cui si fara' luogo alla chiusura dei conti, all'eventuale conguaglio, in favore della Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale e dell'Istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie (Mediocredito), cessionari di parte dei crediti stessi, della scopertura che dovesse determinarsi per raggiungere l'ammontare complessivo delle somme ad essi spettanti in forza delle leggi vigenti.

Testo vigente dal 7 settembre 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-08-14;939~art3 · fonte del testo