((I progetti ed i preventivi di spesa per l'esecuzione delle opere da parte dei consorzi di cui al precedente articolo 19-bis, sono approvati secondo le rispettive competenze dai Provveditorati alle opere pubbliche di Venezia e di Trieste che esercitano anche la vigilanza tecnica sull'esecuzione delle opere)).

Testo vigente dal 21 giugno 1964

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urn:nir:stato:legge:1963-11-04;1457~art19ter · fonte su Normattiva