((I progetti ed i preventivi di spesa per l'esecuzione delle opere da parte dei consorzi di cui al precedente articolo 19-bis, sono approvati secondo le rispettive competenze dai Provveditorati alle opere pubbliche di Venezia e di Trieste che esercitano anche la vigilanza tecnica sull'esecuzione delle opere)).
Testo vigente dal 21 giugno 1964
