Nei casi previsti dai precedenti articoli 5 e 6, le ipoteche iscritte sugli immobili distrutti o da demolire ed i privilegi garantiti dagli stessi sono trasferiti di diritto sugli immobili costruiti o acquistati in altro sito. In alternativa al trasferimento di cui al comma precedente, il finanziamento garantito dalle ipoteche o dai privilegi di cui sopra verra' accollato alla regione Marche con conseguente riduzione dei contributi previsti dai predetti articoli 5 e 6. La regione Marche determinera' le modalita' e le procedure da seguire sia nel caso del trasferimento delle garanzie sia nel caso di accollo dei finanziamenti.

Testo vigente dal 7 maggio 1983

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urn:nir:stato:legge:1983-05-02;156~art7 · fonte su Normattiva