Alle imprese industriali, commerciali, artigiane, alberghiere, di servizi, turistiche e della pesca, i cui impianti o attrezzature risultino distrutti o danneggiati dalle eccezionali avversita' atmosferiche di cui all'articolo 1, comma 1, e a quelle site nella regione Liguria e nella provincia di Latina colpite nel mese di ottobre 1991 da avversita' atmosferiche di eccezionale intensita', possono essere applicate, nei limiti delle disponibilita' gia' autorizzate, le provvidenze di cui al decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, come integrato dall'articolo 9 della legge 13 maggio 1985, n. 198, nel testo modificato dal comma 2 del presente articolo. All'articolo 9, primo comma, della legge 13 maggio 1985, n. 198, le parole: "non superiore a lire 5 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a lire 10 milioni".

Testo vigente dal 30 dicembre 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-12-23;505~art3 · fonte su Normattiva