Le risorse derivanti dai contributi di cui all'articolo 10, primo comma, lettere b) e c), della legge 14 febbraio 1963, n. 60, e non ancora utilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere utilizzate, in misura non superiore a lire 85 miliardi, per la prosecuzione degli interventi di riparazione e riattazione del patrimonio edilizio privato danneggiato dagli eventi sismici del 19 settembre 1979 in Valnerina e del 29 aprile 1984 in Umbria, a favore dei comuni beneficiari delle provvidenze di cui all'articolo 1 della legge 3 aprile 1980, n. 115, e dei comuni individuati dalle ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 240/FPC/ZA del 12 giugno 1984, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 18 giugno 1984, e n. 497/FPC/ZA del 20 febbraio 1985, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1 marzo 1985, nonche' per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione, riparazione e riattazione del patrimonio edilizio privato danneggiato dagli eventi sismici del 7 e 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania, da parte dei comuni individuati con ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 431/FPC/ZA del 29 novembre 1984, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 331 del 1 dicembre 1984. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei lavori pubblici stabilisce con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Comitato per l'edilizia residenziale, le relative modalita' d'attuazione. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro per il coordinamento della protezione civile riferisce dettagliatamente alle commissioni competenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sullo stato della ricostruzione dei territori di cui al comma 1, sui criteri di erogazione dei fondi, sull'utilizzo che ne e' stato fatto sino alla data di entrata in vigore della presente legge nonche' sui criteri di assegnazione e sulla destinazione dei fondi ai sensi del comma 1; la relazione di cui al presente comma e' vincolante per l'utilizzo successivo dei fondi. Nell'ambito dei piani di rinascita dei comuni terremotati del Parco nazionale d'Abruzzo, ivi compresi quelli del versante laziale e molisano, i comuni, purche' riuniti in consorzio alla data di entrata in vigore della presente legge, sono autorizzati a realizzare le reti di distribuzione di gas. A tal fine, le risorse non ancora utilizzate di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 28 ottobre 1986, n. 730, possono essere attribuite al consorzio di cui al presente comma che le potra' anche ripartire ai comuni consorziati in base al numero degli abitanti residenti alla data del 31 dicembre 1991.

Testo vigente dal 30 dicembre 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-12-23;505~art5 · fonte su Normattiva