Per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione dei precedenti articoli e autorizzata, nel biennio 1980-1981, la spesa complessiva di lire 25 miliardi, di cui lire 8 miliardi per l'anno 1980. All'onere di lire 8 miliardi di relativo all'anno 1980 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando la voce "Provvidenze per l'industria cantieristica, per il credito navale e per le riparazioni navali". Il Ministro del tesoro e autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 31 marzo 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-03-24;94~art3 · fonte su Normattiva