Provvidenze per l'edilizia scolastica.
- Art. 1 — Incremento di fondi per l'edilizia scolastica
- Art. 2 — Scelta, approvazione e acquisizione dell'arca
- Art. 3 — Presentazione dei progetti
- Art. 4 — Termini per l'approvazione dei progetti
- Art. 5 — Concessione del contributo
- Art. 6 — Interventi sostitutivi
- Art. 7 — Incremento di fondi per la sperimentazione nell'edilizia scolastica
- Art. 8 — Procedure relative all'edilizia scolastica prefabbricata
- Art. 9 — Utilizzazione dei contributi per l'edilizia della scuola materna
- Art. 10 — Utilizzazione degli stanziamenti
- Art. 11 — Utilizzazione del fondo, di cui al quarto comma dell'articolo 3 della legge 26 gennaio 1962 n. 17
- Art. 12 — Edilizia scolastica non sovvenzionata
- Art. 13 — Disposizioni finali
- Art. 14 — Copertura della spesa
- Art. 15 — La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale