Le modifiche alla legge 10 giugno 1982, n. 361, di cui al presente titolo, ove non sia diversamente disposto, si applicano alle iniziative assunte dal 1 gennaio 1984, sempre che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia intervenuto il relativo provvedimento di concessione del contributo.

Testo vigente dal 18 dicembre 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-12-11;848~art17 · fonte su Normattiva