All'onere di lire 2 miliardi, derivante dall'applicazione della presente legge, si fara' fronte per un miliardo, mediante riduzione del fondo inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1961-62, destinato a fronteggiare spese dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, e per un altro miliardo, con un'aliquota delle maggiori entrate recate dalla legge 28 luglio 1961, n. 835, riguardante modifiche in materia di imposta di bollo, di imposta sulla pubblicita' di imposta generale sull'entrata e di tasse automobilistiche, nonche' dalla legge 10 dicembre 1961, n. 1346, riguardante lo aumento a favore dell'Erario della addizionale di cui al regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, e successive modificazioni. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad effettuare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio,
Testo vigente dal 26 luglio 1962
