Agli effetti della, presente legge sono considerati coltivatori diretti coloro che direttamente ed abitualmente si dedicano alla manuale coltivazione dei fondi od all'allevamento e al governo del bestiame, sempre che la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per la normali necessita' della coltivazione del fondo o per l'allevamento ed il governo del bestiame.

Testo vigente dal 29 luglio 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-07-21;739~art22 · fonte su Normattiva