I primi referendari in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge di ratifica possono essere nominati al compimento del triennio previsto dall'art. 4 della legge 21 dicembre 1950, n. 1018, in soprannumero, rimanendo assorbite le vacanze che si verificheranno successivamente alla entrata in vigore della presente legge.

Testo vigente dal 29 marzo 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-03-19;161~art2 · fonte del testo