I tenenti colonnelli ed i maggiori delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, tuttora in servizio, per i quali sia stato applicato il disposto del soppresso art. 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 727, dovranno essere presi in esame per l'avanzamento, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

Testo vigente dal 19 gennaio 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-01-09;7~art2 · fonte del testo