Il primo comma dell'art. 2 della legge 8 maggio 1949, n. 285, e' sostituito dal seguente: "Le societa' cooperative dovranno pagare, in relazione al numero di soci e al capitale versato, un contributo per le spese relative alle ispezioni ordinarie nella misura e con le modalita' che saranno stabilite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale".
Testo vigente dal 11 maggio 1951
