Il primo comma dell'art. 2 della legge 8 maggio 1949, n. 285, e' sostituito dal seguente: "Le societa' cooperative dovranno pagare, in relazione al numero di soci e al capitale versato, un contributo per le spese relative alle ispezioni ordinarie nella misura e con le modalita' che saranno stabilite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale".

Testo vigente dal 11 maggio 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-04-02;302~art2 · fonte del testo