Art. 14 — Forma della trattazione
Il testo dell'art. 180 del Codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Art. 180 (Forma della trattazione). - La trattazione della causa davanti al giudice istruttore e' orale. Il giudice, tuttavia, puo' autorizzare comunicazioni di comparse a norma dell'ultimo comma dell'art. 170, rinviando l'udienza di trattazione. "Della trattazione della causa si redige processo verbale, nel quale si inseriscono le conclusioni delle parti e i provvedimenti che il giudice pronunzia in udienza".
Testo vigente dal 16 agosto 1950
