L'Istituto italiano di credito fondiario e' autorizzato ad elevare il proprio capitale da lire 180 milioni a lire 540 milioni. L'operazione di aumento di cui al comma precedente potra' essere effettuata in una o piu' volte. Restano autorizzate le conseguenti modifiche allo statuto dell'Istituto.

Testo vigente dal 29 ottobre 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-10-09;1097~art2 · fonte del testo