Piena e intera esecuzione e' data agli atti internazionali di cui agli articoli 1 e 2 dalla data della loro entrata in vigore in conformita' a quanto disposto rispettivamente dall'articolo VII dell'accordo e dallo scambio di note.

Testo vigente dal 30 maggio 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-05-20;174~art3 · fonte su Normattiva