di procedibilita' La Corte puo' esercitare il proprio potere giurisdizionale su uno dei crimini di cui all'articolo 5, secondo le disposizioni del presente Statuto, se:

  • a)uno Stato Parte, in conformita' dell'articolo 14, segnala al Procuratore una situazione nella quale uno o piu' di tali crimini appaiono essere stati commessi;
  • b)il Consiglio di Sicurezza, nell'ambito delle azioni prevedute dal capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, segnala al Procuratore una situazione nella quale uno o piu' di tali crimini appaiono essere stati commessi; oppure
  • c)il Procuratore ha aperto un'indagine su uno o piu' di tali crimini, in forza dell'articolo 15.

Testo vigente dal 19 luglio 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-07-12;232~art13 · fonte su Normattiva