Art. 3 — Dotazioni finanziarie delle regioni in attuazione del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143
Al fine di assicurare alle regioni, a decorrere dall'anno 2000, le risorse finanziarie ad esse necessarie per lo svolgimento delle funzioni loro conferite dal decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, nonche' in attuazione di quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e' autorizzata per gli anni 2000 e 2001 l'ulteriore spesa di lire 540,7 miliardi da devolvere all'apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per essere ripartito tra le regioni stesse con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sulla base di criteri fissati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. A decorrere dall'anno 2002 si provvede con le modalita' di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
Testo vigente dal 30 dicembre 1999
