Art. 10
Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con la reclusione da ((tre a sette)) anni. chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui e' obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari. 8
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.L. 26 ottobre 2019, n. 124
8Il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ha disposto (con l'art. 39, comma 3) che "Le disposizioni di cui ai commi 1 a 2 hanno efficacia dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto".
Testo vigente dal 27 ottobre 2019 al 1 gennaio 2027 · versione 8 su Normattiva