Art. 19
Quando uno stesso fatto e' punito da una delle disposizioni del titolo II e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, si applica la disposizione speciale. Permane, in ogni caso, la responsabilita' per la sanzione amministrativa dei soggetti indicati nell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, che non siano persone fisiche concorrenti nel reato ((e resta ferma la responsabilita' degli enti e societa' prevista dall'articolo 21, comma 2-bis)).
Testo vigente dal 29 giugno 2024 al 1 gennaio 2027 · versione 13 su Normattiva