Reati e pene - Reati tributari - Omessa dichiarazione di imposte sui redditi o dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) - Soglia di punibilità per i fatti commessi fino al 17 settembre 2011 - Imposta evasa pari ad euro 77.468,53 anziché ad euro 103.291,38 - Denunciata disparità di trattamento rispetto alla fattispecie di dichiarazione infedele - Sopravvenuta modifica della norma censurata e di quella evocata come tertium comparationis - Non omogeneità, in conseguenza dello ius superveniens, del trattamento sanzionatorio delle fattispecie poste a raffronto - Restituzione degli atti al rimettente.
È ordinata la restituzione degli atti al Tribunale di Catania perché riesamini, alla luce del mutato quadro normativo, la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 5 del d.lgs. n. 74 del 2000, nella parte in cui, relativamente ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011, punisce l'omessa presentazione di una delle dichiarazioni annuali delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto quando l'imposta evasa è superiore ad euro 77.468,53, anziché ad euro 103.291,38, come previsto dall'art. 4 del medesimo d.lgs. per la fattispecie di dichiarazione infedele. Sia la disposizione censurata sia quella evocata dal rimettente quale tertium comparationis sono state modificate dal sopravvenuto d.lgs. n. 158 del 2015, i cui artt. 5 e 4 hanno inciso sulla descrizione delle rispettive condotte incriminate e sulle relative soglie di punibilità (riducendo quella dell'omessa dichiarazione a 50.000 euro, e innalzando quella della dichiarazione infedele a 150.000 euro, ossia al di sopra dell'importo che il rimettente ha assunto come parametro ai fini dell'operazione di allineamento richiesto); inoltre, mentre la pena comminata per la dichiarazione infedele è rimasta invariata (reclusione da uno a tre anni), quella dell'omessa dichiarazione è stata aumentata nel minimo e nel massimo (reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni), con la conseguenza che il trattamento sanzionatorio delle due fattispecie non è più omogeneo come alla data dell'ordinanza di rimessione.
Reati tributari - Delitto di omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Ritenuta applicabilità della norma incriminatrice anche in rapporto a fatti commessi prima della sua entrata in vigore - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e di irretroattività della legge penale - Omessa descrizione della fattispecie concreta e omessa motivazione sulla rilevanza - Insufficiente ed oscura motivazione sulla non manifesta infondatezza - Manifesta inammissibilità della questione.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10- ter del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, aggiunto dall'art. 35, comma 7, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in relazione all'art. 5 del medesimo d.lgs. n. 74 del 2000, impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 25 Cost., nella parte in cui prevede l'applicazione della norma incriminatrice del delitto di omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) anche in rapporto a fatti commessi prima della sua entrata in vigore. Il rimettente omette totalmente di descrivere la fattispecie concreta oggetto del giudizio principale e di motivare sulla rilevanza della questione; inoltre, anche la motivazione sulla non manifesta infondatezza presenta evidenti carenze, risultando insufficiente e oscura. Infatti, quanto all'ipotizzata violazione del principio di irretroattività della legge penale, il giudice a quo non spiega in modo adeguato perché, a suo avviso, la censurata disposizione dovrebbe applicarsi anche a fatti commessi prima della sua entrata in vigore, nonostante il disposto dell'art. 2, primo comma, cod. pen. Con riguardo, poi, al dedotto contrasto con il principio di uguaglianza, il giudice a quo prospetta un argomento, oltre che inesatto, di per sé inconferente ai fini della dimostrazione del vulnus denunciato (quale, in specie, l'asserita coincidenza del termine per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale con quello di presentazione della dichiarazione stessa). Infine, dall'ordinanza di rimessione non è dato neppure comprendere per quale ragione venga coinvolto nello scrutinio di costituzionalità anche l'art. 5 del d.lgs. n. 74 del 2000 (menzionato unicamente nel dispositivo), che prevede il delitto di omessa presentazione della dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto. Sulla manifesta inammissibilità delle questioni per omessa descrizione della fattispecie concreta e per omessa motivazione sulla rilevanza, v. le citate ordinanze n. 85/2010, n. 201/2009 e n. 181/2009. Sulla manifesta inammissibilità delle questioni per difettosa motivazione sulla non manifesta infondatezza, v. le citate ordinanze n. 202/2009, n. 191/2009 e n. 122/2009.
Riguarda ancheart. 10-ter Reati tributariart. 35 d.l. 223/2006