Art. 6
I delitti previsti dagli articoli 2, 3 e 4 non sono ((...)) punibili a titolo di tentativo ((, salvo quanto previsto al comma 1-bis)). ((Quando la condotta e' posta in essere al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, dai quali consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a euro 10.000.000, il delitto previsto dall'articolo 4 e' punibile a titolo di tentativo. Fuori dei casi di concorso nel delitto di cui all'articolo 8, i delitti previsti dagli articoli 2 e 3 sono punibili a titolo di tentativo, quando ricorrono le medesime condizioni di cui al primo periodo.))
Testo vigente dal 6 novembre 2022 al 1 gennaio 2027 · versione 12 su Normattiva