Art. 9
In deroga all'articolo 110 del codice penale:
- a)l'emittente di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e chi concorre con il medesimo non e' punibile a titolo di concorso nel reato previsto dall'articolo 2;
- b)chi si avvale di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e chi concorre con il medesimo non e' punibile a titolo di concorso nel reato previsto dall'articolo 8.
Testo vigente dal 31 marzo 2000 al 1 gennaio 2027 · versione 0 su Normattiva