I tabacchi lavorati sono sottoposti oltre che al dazio stabilito dal precedente articolo, anche alla quota fiscale prevista, per gli stessi tabacchi iscritti nella, tariffa di vendita in Italia, determinata ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della legge 19 dicembre 1958, n. 1085. Per i tabacchi lavorati non iscritti nella tariffa di vendita in Italia, la misura della quota fiscale prevista, al comma precedente e' pari alla quota fiscale piu' elevata in vigore per i tabacchi della stessa specie.

Testo vigente dal 14 aprile 1959

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urn:nir:stato:legge:1959-04-11;137~art2 · fonte del testo