Le agevolazioni di cui all'articolo 20 del decreto-legge 3 luglio 1980, n. 288, e all'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1980, n. 503, restano applicabili, fino alla scadenza dei prestiti, agli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari emessi dal 3 luglio al 30 settembre 1980. A tal fine per obbligazioni e titoli similari emessi si intendono quelli che siano stati sottoscritti.
Testo vigente dal 30 ottobre 1980
