Art. 14
Divisione della domanda in caso di piu' marchi
Il provvedimento col quale l'Ufficio invita l'interessato a limitare la domanda ad un solo marchio, ai sensi dell'articolo 158, comma 2 del Codice indica il termine entro il quale l'interessato deve provvedere alla limitazione. Si applica l'articolo 173 del Codice in quanto compatibile.
Testo vigente dal 9 marzo 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva