Art. 15
Divisione della domanda di marchio in domande parziali
Nei casi indicati nell'articolo 158, comma 3 del Codice il richiedente, con apposita istanza diretta all'Ufficio italiano brevetti e marchi puo' dividere la domanda originaria dichiarando che una parte dei prodotti o servizi compresi nella domanda originaria e' oggetto di una o piu' domande parziali. L'istanza di divisione della domanda originaria deve contenere: ((a) il numero della domanda originaria;))
- b)il nome e il domicilio o la sede del richiedente;
- c)l'elenco dei prodotti o dei servizi che sono oggetto della domanda parziale ovvero, se si richiede la divisione in piu' di una domanda parziale, l'elenco dei prodotti e dei servizi per ciascuna domanda parziale;
- d)l'elenco dei prodotti e dei servizi che rimangono nella domanda originaria. L'Ufficio, se rileva che le condizioni di cui al comma 2 non sono state rispettate o che l'elenco dei prodotti e servizi che costituiscono la domanda parziale coincide anche solo in parte con l'elenco dei prodotti e servizi che rimane nella domanda originaria, invita il richiedente a correggere l'istanza assegnando il termine per la risposta.
Testo vigente dal 9 settembre 2021, tuttora in vigore · versione 2 su Normattiva