Art. 17Marchi collettivi internazionali

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Per i marchi collettivi internazionali, registrati presso l'Organizzazione Mondiale della Proprieta' Intellettuale ai sensi dell'Accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi o del Protocollo relativo a tale Accordo, copia, debitamente sottoscritta dal richiedente, del regolamento che disciplina l'uso del marchio, previsto dall'articolo 11 del Codice, deve essere presentata, previa elezione di domicilio nello Stato ai sensi dell'articolo 197, comma 1 del Codice o tramite mandatario, nominato ai sensi dell'articolo 201 del Codice, direttamente all'Ufficio italiano brevetti e marchi entro tre mesi dalla data in cui l'Organizzazione Mondiale della Proprieta' Intellettuale notifica la registrazione internazionale o la sua estensione successiva all'Ufficio. Il regolamento, se redatto in altra lingua, deve essere accompagnato dalla traduzione in lingua italiana dichiarata conforme ai sensi dell'articolo 6.

Testo vigente dal 9 marzo 2010 al 9 settembre 2021 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:ministero.sviluppo.economico:decreto:2010-01-13;33~art17 · fonte su Normattiva