Art. 18 — Domanda di rinnovazione del marchio
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La domanda di rinnovazione del marchio d'impresa deve contenere, oltre a quanto previsto dall'art. 159 del Codice, i dati del marchio da rinnovare. La domanda contiene il numero e la data della registrazione da rinnovare, nonche' il numero e la data del primo deposito. Nella domanda si deve indicare se la rinnovazione e' richiesta soltanto per una parte dei prodotti e servizi protetti dalla precedente registrazione. Per i marchi internazionali registrati presso l'Organizzazione Mondiale della Proprieta' Intellettuale, ai sensi dell'Accordo di Madrid relativo alla registrazione internazionale dei marchi e del Protocollo relativo a tale Accordo, la rinnovazione ha luogo mediante il pagamento delle tasse prescritte dalla Regola 30 e seguente del Regolamento Comune all'Accordo e al Protocollo, da effettuarsi direttamente all'Ufficio Internazionale nei sei mesi precedenti la scadenza, ovvero entro sei mesi successivi con l'aggiunta di una soprattassa, e della tassa nazionale prevista. Di tale pagamento e degli eventuali ulteriori adempimenti prescritti dall'articolo 159 del Codice deve essere data prova all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.
Testo vigente dal 9 marzo 2010 al 9 settembre 2021 · versione 0 su Normattiva