Art. 2
Deposito telematico e modalita' di trasmissione
Il deposito delle domande, istanze, atti e documenti di cui all'articolo 147, comma 1 del Codice puo' essere effettuato anche per via telematica secondo le modalita' previste dal decreto del Ministro ((dello sviluppo economico, adottato nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)). (( Al deposito telematico si applica la disposizione di cui all'articolo 1, comma 2-bis. ))
Testo vigente dal 9 settembre 2021, tuttora in vigore · versione 2 su Normattiva