Art. 23 — Divisione della domanda in caso di piu' invenzioni o modelli di utilita' in essa presenti
Il provvedimento col quale l'Ufficio invita l'interessato a limitare la domanda ad una sola invenzione o modello di utilita' ai sensi dell'articolo 161, comma 2 del Codice, indica il termine entro il quale l'interessato deve provvedere alla limitazione. Si applica l'articolo 173 del Codice in quanto compatibile.
Testo vigente dal 9 marzo 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva