Art. 24-bis
Istanza di limitazione
Il titolare del brevetto limitato nel caso previsto dall'articolo 76, comma 2, del Codice, dopo il passaggio in giudicato della sentenza di nullita' parziale, informa tempestivamente l'Ufficio italiano brevetti e marchi allegando le nuove rivendicazioni di cui alla sentenza e copia di quest'ultima per la pubblicazione sul Bollettino di cui all'articolo 189 del Codice. Si applicano le norme di cui all'articolo 79, commi 2 e 4, del Codice.
Testo vigente dal 9 settembre 2010, tuttora in vigore · versione 1 su Normattiva