Art. 27Identificazione della topografia

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Ai fini dell'identificazione della topografia, in conformita' all'art. 168 comma 2 lett.

  • a)del Codice, deve essere allegato in formato A4 (210 x 297), oppure in formato diverso purche' ripiegato in formato A4, almeno uno dei seguenti elementi:
  • a)un disegno o una fotografia rappresentante una configurazione degli strati del prodotto a semiconduttori;
  • b)i disegni e le fotografie delle maschere o parti di maschere per la fabbricazione dei prodotti a semiconduttori;
  • c)i disegni o le fotografie dei disegni dei singoli strati dei prodotti a semiconduttori. I disegni o le fotografie devono essere sufficientemente chiari affmche' la topografia risulti identificabile all'esame. Oltre ai suddetti disegni e/o fotografie puo' essere depositata una descrizione che consenta una migliore identificazione della topografia o delle parti piu' caratteristiche di essa. Possono inoltre essere presentanti, ai fini di una migliore identificazione della topografia, nastri magnetici, tabulati, microfilms o altri supporti di dati, secondo standard definiti dall'amministrazione, sui quali la topografia e' registrata sotto forma codificata e uno o piu' esemplari del prodotto a semiconduttori. Ove una topografia non rappresenti l'intera superficie del prodotto, occorre evidenziare tale circostanza. I disegni o fotografie, la relativa descrizione nonche' l'eventuale documentazione aggiuntiva, sono firmati dal richiedente o dal suo mandatario.

Testo vigente dal 9 marzo 2010 al 9 settembre 2021 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:ministero.sviluppo.economico:decreto:2010-01-13;33~art27 · fonte su Normattiva