Art. 28
Protezione temporanea
Il certificato di cui all'articolo 169, comma 5 del Codice deve contenere:
- a)il cognome il nome e il domicilio dell'espositore;
- b)la data in cui il prodotto o il materiale che incorpora il diritto di marchio e' stato consegnato per l'esposizione nonche' il tipo di prodotto o di materiale incorporante il marchio;
- c)una rappresentazione del marchio come esposto.
Testo vigente dal 9 marzo 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva