Art. 31
Istanze di reintegrazione
Alle istanze di reintegrazione si applicano le disposizioni dell'articolo 173 del Codice in quanto compatibili.
Testo vigente dal 9 marzo 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
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Istanze di reintegrazione
Alle istanze di reintegrazione si applicano le disposizioni dell'articolo 173 del Codice in quanto compatibili.
Testo vigente dal 9 marzo 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:ministero.sviluppo.economico:decreto:2010-01-13;33~art31 · fonte su Normattiva