Art. 42 — Riserva di deposito
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I documenti, di cui e' fatta riserva all'atto del deposito devono essere depositati presso gli Uffici di cui all'articolo 147, comma 1 del Codice entro il termine di due mesi dalla data del deposito stesso. Fino alla presentazione della lettera d'incarico la copia autentica e' rilasciata solo su richiesta del titolare e si applica l'articolo 173, comma 3 del Codice.
Testo vigente dal 9 marzo 2010 al 9 settembre 2021 · versione 0 su Normattiva