Art. 46 — Atto di opposizione
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Ai sensi e nei termini di cui all'articolo 176, comma 1, del Codice, puo' essere depositata opposizione alle domande o registrazioni di marchio, ivi indicate, ed a quelle pubblicate ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettere a), b) e c) del presente decreto, da parte dei soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 177 del Codice. L'atto di opposizione, recante i dati di cui all'articolo 176, comma 2, del Codice, e redatto in lingua italiana a pena d'irricevibilita' ai sensi dell'articolo 5 del presente regolamento, firmato dall'opponente o dal suo mandatario, include:
- a)riguardo alla domanda o registrazione contro cui viene proposta opposizione:
- 1)il numero, la data di deposito e di eventuale priorita', oppure di registrazione e di pubblicazione;
- 2)una riproduzione del marchio, come pubblicato;
- 3)l'indicazione dei prodotti e servizi e relative classi, elencati nella medesima domanda o registrazione, nei confronti dei quali e' proposta l'opposizione;
- 4)il nome del richiedente che ha presentato la domanda o che ha ottenuto la registrazione e contro cui viene proposta l'opposizione;
- b)riguardo al marchio o ai diritti anteriori su cui si fonda l'opposizione, salvo il caso di cui all'articolo 8 del Codice:
- 1)il numero di domanda o di registrazione del marchio o dei marchi anteriori; l'indicazione che il marchio anteriore e' un marchio nazionale, comunitario, oppure oggetto di registrazione internazionale estesa all'Italia, e, se il marchio e' stato oggetto di cessione parziale, limitazione, divisione, rinnovazione o rinuncia, la relativa specificazione;
- 2)la data di deposito o di registrazione nonche' le eventuali date di priorita' o di preesistenza italiana, con l'indicazione dei rispettivi numeri di domanda e registrazione e, nel caso di priorita', del Paese di origine;
- 3)una riproduzione, del marchio o dei marchi anteriori;
- 4)l'elenco, con le rispettive classi, dei prodotti e servizi per i quali il marchio anteriore e' stato depositato o registrato e su cui si fonda l'opposizione;
- c)riguardo all'opponente e all'opposizione:
- 1)il nome dell'opponente, del suo mandatario, se vi sia, e l'indicazione del domicilio eletto, il titolo di legittimazione a proporre opposizione e, se del caso, l'indicazione di agire in qualita' di avente causa del titolare del marchio anteriore risultante nel Registro ufficiale;
- 2)i motivi su cui si basa l'opposizione, nonche', nel caso di un diritto di cui all'art. 8 del Codice, la specificazione di tale diritto e l'indicazione della mancanza del proprio consenso alla registrazione;
- d)riguardo al pagamento dei diritti di opposizione:
- 1)l'attestazione dell'avvenuto pagamento.
Testo vigente dal 9 marzo 2010 al 9 settembre 2021 · versione 0 su Normattiva