Art. 49 — Prima comunicazione alle parti
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Entro il termine di cui all'articolo 178, comma 1, del Codice, l'Ufficio, dopo aver effettuato le verifiche di cui all'articolo 48, commi 1 e 2, invia l'atto di opposizione al richiedente, ed informa le parti circa:
- a)le notizie di cui all'articolo 8, comma 1, legge n. 241 del 7 agosto 1990;
- b)i provvedimenti di cui all'articolo 51;
- c)i provvedimenti di improcedibilita', sospensione ed estinzione della procedura di cui agli articoli 48, comma 5, 54 e 57;
- d)la facolta' di procedere ad un accordo di conciliazione, ai sensi dell'articolo 178, comma 1, del Codice, entro due mesi dalla data della comunicazione e la possibilita' di estendere tale termine con comune istanza di proroga, presentata prima della scadenza, ai sensi dell'articolo 60, comma 2;
- e)la facolta' per l'opponente, di cui all'articolo 176, comma 4, del Codice;
- f)le facolta', per il richiedente, di ritirare, dividere la domanda, limitare o precisare i prodotti e servizi rivendicati nella domanda e oggetto dell'atto oppositivo, e, per l'opponente, di ritirare in tutto o in parte l'opposizione, fmche' l'Ufficio non ha deciso, rispettivamente, in merito alla domanda o all'opposizione ai sensi degli articoli 172, commi 1 e 2, e 181, comma 1, lettera c), del Codice. Se, al termine del periodo utile per un accordo di conciliazione, la domanda non viene ritirata o limitata, l'Ufficio invia al richiedente la documentazione consegnata dall'opponente, di cui all'art. 176, comma 4, del Codice, fissando un termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della propria comunicazione per la presentazione di prime deduzioni in merito e per l'eventuale deposito dell'istanza di cui all'articolo 53, comma 1.
Testo vigente dal 9 marzo 2010 al 9 settembre 2021 · versione 0 su Normattiva