Art. 58
Ricorso
Entro il termine previsto dall'articolo 182 del Codice, decorrente dalla data di ricevimento della comunicazione dell'Ufficio, che informa le parti dei provvedimenti di inammissibilita' e di rigetto dell'opposizione nonche' di ogni decisione che comporta il rigetto totale o parziale dei diritti di una delle parti del procedimento oppositivo, e' ammesso ricorso alla Commissione dei Ricorsi di cui all'articolo 135 del Codice. ((COMMA ABROGATO DAL DECRETO 1 GIUGNO 2021, N. 119)).
Testo vigente dal 9 settembre 2021, tuttora in vigore · versione 2 su Normattiva