Art. 59 — Reintegrazione
Il divieto di cui all'articolo 193, comma 4, del Codice, si applica anche alla consegna di documenti consegnati, da entrambe le parti, successivamente al deposito dell'atto di opposizione.
Testo vigente dal 9 marzo 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva