Art. 269 c.nav.
Documenti da consegnare
[1]Quando l'esercizio non e' assunto dal proprietario, all'atto della dichiarazione si deve consegnare copia autentica del titolo che attribuisce l'uso della nave.
[2]Nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 377, se il contratto non e' stato fatto per iscritto, la dichiarazione deve essere fatta per atto scritto con sottoscrizione autenticata del proprietario e dell'armatore, ovvero resa verbalmente con l'intervento di entrambi.
Testo vigente dal 18 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva