Art. 63-terdecies — Correzioni ed integrazioni
Fatto salvo il caso di errori materiali o evidenti, non sono ammesse correzioni ne' integrazioni all'istanza di nullita' o decadenza o alla documentazione gia' depositata, eccetto il caso in cui sono presentate entro il termine fissato per il rispettivo deposito.
Testo vigente dal 29 dicembre 2022, tuttora in vigore · versione 3 su Normattiva