Art. 61
Correzioni ed integrazioni
Fatto salvo il caso di errori materiali o evidenti ((e quanto previsto all'articolo 52, comma 1)), non sono ammesse correzioni ne' integrazioni all'opposizione o alla documentazione gia' depositata eccetto il caso in cui sono presentate entro il termine fissato per il rispettivo deposito.
Testo vigente dal 9 settembre 2021, tuttora in vigore · versione 2 su Normattiva