Art. 10 — Veicoli qualificati mezzi d'opera
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1. Le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli qualificati mezzi d'opera, di cui all'articolo 10, comma 16, e all'articolo 54, comma 1, lettera n), del codice, sono determinate dalle disposizioni indicate nell'appendice III al presente titolo. 2. Le norme di cui al comma 1 possono essere modificate od integrate dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C., in relazione a specifiche esigenze determinate dall'evoluzione della tecnica di realizzazione dei veicoli mezzi d'opera.
Testo vigente dal 19 dicembre 1996 al 3 giugno 2013 · versione 6 su Normattiva