Art. 11Dispositivi di segnalazione visiva

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1. I trasporti eccezionali e i veicoli o complessi eccezionali, ivi compresi i mezzi d'opera, quando circolano in eccedenza ai limiti di cui agli articoli 61 o 62 del codice, devono essere muniti, nei casi indicati dai commi seguenti, di dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, ad integrazione di quelli di cui devono essere dotati in base alle disposizioni del presente regolamento. 2. Il dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante gialla puo' essere costituito da uno o piu' dispositivi applicati secondo quanto previsto dal presente articolo. In ogni caso devono essere rispettati, anche nel caso di veicoli a pieno carico, gli angoli di visibilita' di cui all'articolo 266. 3. Tali dispositivi possono essere fissati alla struttura del veicolo oppure essere rimovibili. Essi devono essere accesi anche quando non e' prescritto l'uso di dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione ai sensi dell'articolo 152 del codice, inoltre e' obbligatorio in ogni caso l'uso contemporaneo delle luci di posizione e dei proiettori anabbaglianti. 4. I veicoli eccezionali, ivi compresi i mezzi d'opera, nonche' quelli destinati ad effettuare trasporti eccezionali, devono essere altresi' equipaggiati con il segnale di pericolo di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro dei trasporti del 24 gennaio 1977. 5. Fermo restando quanto prescritto al comma 1, i complessi destinati al trasporto di carri ferroviari devono montare le seguenti segnalazioni:

  • a)i dispositivi a luce lampeggiante gialla montati sul veicolo trattore che dovranno essere due, allargabili a partire dalla sagoma trasversale del trattore a quella massima del carro ferroviario che trasporta, aumentata di 0,20 m;
  • b)le segnalazioni posteriori di illuminazione e visive del rimorchio a carico, che devono essere riportate in corrispondenza del limite posteriore del carro ferroviario;
  • c)sul limite posteriore del carro ferroviario, inoltre, dovra' essere applicato un pannello retroriflettente, a strisce alternate bianche e rosse inclinate a 45Œ, di altezza 0,30 m e larghezza pari a quella del carro ferroviario. Il pannello dovra' essere applicato ad altezza da terra non inferiore a 0,40 m, misurata dal suo bordo inferiore, e non superiore a 1,40 m, misurata dal suo bordo superiore. 6. Con provvedimento del Ministro dei trasporti, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica entro il 31 dicembre 1992, sono determinati i tipi, le dimensioni e le altre caratteristiche tecniche dei pannelli retroriflettenti di tutti gli altri veicoli eccezionali, ivi compresi i mezzi d'opera, e dei trasporti eccezionali, nonche' le caratteristiche dei materiali riflettenti approvate dalla Direzione generale della M.C.T.C.

Testo vigente dal 28 dicembre 1992 al 19 dicembre 1996 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-12-16;495~art11 · fonte su Normattiva