Art. 130Segnale di itinerario

1. Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali si puo' fare uso del SEGNALE DI ITINERARIO (fig. II.272). 2. Esso va posto prima di ogni uscita per segnalare le localita' secondarie o lontane e i punti di interesse pubblico, turistico o geografico raggiungibili attraverso la viabilita' ordinaria dall'uscita stessa. 3. Questo segnale non deve contenere piu' di cinque righe di iscrizioni. Le iscrizioni relative a localita' urbane, turistiche o geografiche devono essere inserite all'interno di inserti aventi il colore specifico a norma dell'articolo 78.

Testo vigente dal 28 dicembre 1992, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-12-16;495~art130 · fonte su Normattiva