Art. 124 — Generalita' dei segnali di indicazione
1. Si definiscono "segnali di indicazione" quei segnali che forniscono agli utenti della strada informazioni necessarie per la corretta e sicura circolazione, nonche' per l'individuazione di itinerari, localita', servizi ed impianti stradali. 2. L'insieme dei segnali di indicazione contemplati nel progetto di cui all'articolo 77, comma 2, deve avere i seguenti requisiti:
- a)congruenza: la qualita' e la quantita' della segnaletica deve essere adeguata alla situazione stradale in modo da consentirne la corretta percezione;
- b)coerenza: sul medesimo itinerario, si devono trovare le stesse indicazioni;
- c)omogeneita': sul medesimo itinerario, dall'inizio alla fine, la segnaletica di indicazione deve essere realizzata con la stessa grafica, simbologia, colori e distanza di leggibilita'. 3. La segnaletica di indicazione, nel rispetto dell'ambiente circostante e nell'armonizzarsi con esso, deve comunque essere realizzata e collocata in modo da essere facilmente avvistabile e riconoscibile. 4. Per la sua rilevanza funzionale, la segnaletica stradale di indicazione deve essere sottoposta a periodiche verifiche di valutazione della rispondenza alle esigenze del traffico e delle necessita' degli utenti, nonche' alla verifica sullo stato di conservazione. Le verifiche sono compiute dall'ente proprietario della strada o dall'ente concessionario, in accordo con l'ente proprietario. 5. Nella progettazione e nelle verifiche di cui al comma 4, va posta particolare attenzione alla scelta dei messaggi da inserire che devono rispondere al criterio della essenzialita', sempre ai fini della sicurezza e fluidita' della circolazione. 6. Nella progettazione, nella verifica e nella esecuzione della segnaletica di indicazione relativa alle intersezioni stradali, devono essere adottati i seguenti criteri fondamentali di informazione all'utente:
- a)segnalare prima delle intersezioni la localita' raggiungibile tramite ciascun ramo in modo da realizzare un'adeguata preselezione e canalizzazione delle diverse correnti veicolari;
- b)confermare nelle intersezioni le direzioni da prendere per raggiungere le localita' indicate dai segnali di cui ((alla precedente lettera)) a);
- c)segnalare le manovre consentite nelle intersezioni;
- d)confermare, dopo l'intersezione, le destinazioni raggiungibili. 7. La segnaletica di indicazione posta sulle autostrade, sulle strade extraurbane, sulle strade urbane di scorrimento con velocita' di esercizio superiore a quella stabilita dall'articolo 142, comma 1, del codice, sugli itinerari di ingresso ed uscita dai centri abitati, ad eccezione delle intersezioni con strade locali non asfaltate o di scarsa importanza, e' obbligatoria e deve essere conforme ai criteri di cui al comma 6. 8. Secondo quanto prescritto nei successivi articoli, in alcuni tipi di segnali di indicazione, si inseriscono, quando occorre, zone o inserti rettangolari, di colore diverso, rappresentativi della natura della destinazione o del tipo di viabilita' da percorrere per raggiungerla. 9. Se i segnali contengono una o piu' indicazioni della stessa natura, il colore di fondo e' quello proprio della o delle destinazioni cui esse indirizzano.
Testo vigente dal 19 dicembre 1996, tuttora in vigore · versione 6 su Normattiva