Art. 15Art.10 Codice della strada

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1. Le autorizzazioni sono rinnovabili su domanda, per non piu' di tre volte, fino ad un periodo di validita' complessivo non superiore a due anni, quando tutti i dati, riferiti sia al veicolo che al suo carico, ed il percorso stradale sono rimasti invariati. 2. La domanda per il rinnovo delle autorizzazioni deve essere corredata da:

  • a)copia della precedente autorizzazione rilasciata;
  • b)dichiarazione attestante il permanere di tutti i requisiti che hanno determinato il rilascio della stessa;
  • c)ricevuta attestante il pagamento dell'indennizzo ove previsto e delle spese di cui agli articoli 18 e 19;
  • d)fotocopia del documento di circolazione. 3. All'atto del rinnovo dell'autorizzazione l'ente proprietario o concessionario delle strade ha facolta' di integrare o modificare le prescrizioni contenute nell'autorizzazione originaria.

Testo vigente dal 28 dicembre 1992 al 19 dicembre 1996 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-12-16;495~art15 · fonte su Normattiva