Art. 15 — Art.10 Codice della strada
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1. Le autorizzazioni sono rinnovabili su domanda, per non piu' di tre volte, fino ad un periodo di validita' complessivo non superiore a due anni, quando tutti i dati, riferiti sia al veicolo che al suo carico, ed il percorso stradale sono rimasti invariati. 2. La domanda per il rinnovo delle autorizzazioni deve essere corredata da:
- a)copia della precedente autorizzazione rilasciata;
- b)dichiarazione attestante il permanere di tutti i requisiti che hanno determinato il rilascio della stessa;
- c)ricevuta attestante il pagamento dell'indennizzo ove previsto e delle spese di cui agli articoli 18 e 19;
- d)fotocopia del documento di circolazione. 3. All'atto del rinnovo dell'autorizzazione l'ente proprietario o concessionario delle strade ha facolta' di integrare o modificare le prescrizioni contenute nell'autorizzazione originaria.
Testo vigente dal 28 dicembre 1992 al 19 dicembre 1996 · versione 0 su Normattiva